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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
12.1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 premettere il seguente:
  «01. Al fine di contrastare gli effetti negativi sull'economia conseguenti alla pandemia da coronavirus attivando con sollecitudine il maggior numero di investimenti pubblici e privati necessitanti di titoli abilitativi le riduzioni dei termini previste dal presente articolo si applicano anche alle procedure in corso alla data della legge di conversione del presente decreto. È fatto salvo il termine di 30 giorni previsto nel caso in cui non sia disposto un termine espresso.»;
   b) alla lettera a), premettere il seguente numero:
    «01) al comma 4, le parole: “centottanta giorni”, sono sostituite con le seguenti: “centoventi giorni”»;
   c) alla lettera a) dopo il numero 2) inserire il seguente:
    «3) al comma 9-ter, le parole: “alla metà”, sono sostituite con le seguenti: “a un terzo”»;
   d) dopo la lettera i) inserire la seguente:
   « i-bis) all'articolo 21-nonies, comma 1, le parole: “dal momento dell'adozione”, sono sostituite con le seguenti: “dalla data di esecutività o di efficacia”»;
   e) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  «1-bis. Le riduzioni previste ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti in corso relativamente alle fasi istruttorie ancora da assolvere.
  1-ter. Le sospensioni dei termini ulteriori rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunque nulle e non sospendono la decorrenza dei termini ivi compresa la formazione del provvedimento finale per silenzio assenso nei casi previsti dall'ordinamento.
  1-quater. Nel caso di procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) finalizzati all'emanazione di una pluralità di provvedimenti finali aventi termini di conclusione diversi, prevale e deve essere adottato quale termine di conclusione del procedimento relativamente a tutti gli atti da emanare, quello più breve così come rideterminato sulla base delle disposizioni del presente articolo.
  1-quinquies. Al fine di garantire la definizione dei procedimenti istruttori nei termini più solleciti è obbligatorio, quando tecnicamente possibile, utilizzare per lo svolgimento delle conferenze dei servizi simultanee di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di partecipazione dei soggetti competenti in via telematica. La presente disposizione è immediatamente applicabile a tutti i procedimenti in corso e prevale su disposizioni normative o regolamentari che dispongano invece la partecipazione fisica dei rappresentanti dei vari soggetti pubblici o di diritto pubblico.
  1-sexies. Nel caso in cui al termine assegnato per la conclusione del procedimento non siano state acquisti uno o più dei pareri ed atti di assenso richiesti ovvero resti da completare od esperire uno o più degli endoprocedimenti previsti, si procede comunque al rilascio dei titoli richiesti entro il termine assegnato dando atto delle risultanze istruttorie effettive. Nel caso sussistano le condizioni giuridiche e di fatto previste per la convalida del provvedimento dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1999, n. 241, l'ufficio competente è tenuto a provvedervi anche in mancanza di istanza di parte.
  1-septies. Su istanza del soggetto richiedente presentata dopo la decorrenza dei termini così come rideterminati in forza delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei casi in cui ciò sia previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio titolare della facoltà di emettere il provvedimento finale certifica, con atto dell'ufficio stesso dovuto a tutti gli effetti di legge, anche a rilevanza penale, entro cinque giorni lavorativi l'avvenuta formazione del titolo per silenzio assenso. La mancata certificazione nei termini tassativi assegnati quando ciò fosse dovuto, configura omissione di atti di ufficio ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Decorso il termine di cui al primo periodo, il soggetto richiedente è abilitato ad esercitare le facoltà previste dal titolo formatosi per silenzio. È fatta salva, sussistendone le condizioni di legge, la facoltà di annullamento in autotutela di cui agli articoli 21-octies e 21 –nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  1-octies. Le disposizioni di cui al presente articolo attengono ai livelli essenziali di servizio di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e prevalgono su disposizioni normative o regolamentari difformi contenute nella legislazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  1-nonies. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi dell'ordinamento CEE in materia di libertà di prestazione dei servizi e di libera concorrenza è fatto obbligo di rispettare nell'interpretazione ed applicazione della disciplina relativa a qualsivoglia procedimento autorizzativo ivi compresi quelli di natura ambientale il criterio ermeneutico generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in forza del quale i divieti ed oneri previsti dalle normative di settore vincolanti il libero esercizio delle attività economiche devono essere interpretati sempre in termini restrittivi e tassativi, è vietata qualsiasi discrezionalità in relazione a materie che sono regolamentate da norme dotate di giuridica efficacia. In mancanza di disciplina espressa applicabile, eventuali prescrizioni o limiti imposti a miglior tutela del pubblico interesse devono essere adeguatamente motivati nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2011, n. 214. Il responsabile del procedimento ed il titolare della facoltà di emanare il provvedimento autorizzativo, ove diversi, sono tenuti a verificare che le condizioni e prescrizioni di natura discrezionale dettate nel corso dell'istruttoria rispettino le condizioni previste dalle norme richiamate al periodo precedente con l'obbligo di disattenderle nel caso non siano conformi. L'imposizione di condizioni e prescrizioni discrezionali, non supportate da norme dotate di giuridica efficacia, poi dichiarate illegittime da sentenze passate in giudicato, configura in capo a chi le ha proposte ed a chi le ha recepite colpa grave con la conseguente responsabilità erariale per i danni in tal modo illegittimamente causati».

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera i).