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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11-bis.0101. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
11-bis.0101.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente articolo:

«Art. 11-ter.
(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

  1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle province:
   a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
   c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
   d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.».