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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.64. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.64.

  Al comma 5, le parole da:, fatta eccezione per ad: artistico sono sostituite dalle seguenti: I comuni, sentito il soprintendente, individuano con propria deliberazione le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico ed artistico, in cui la previsione del periodo precedente non trova applicazione. Per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al presente comma relative alla posa in opera di elementi o strutture amovibili funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nelle aree individuate ai sensi del periodo precedente, sono dimezzati i termini previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.