Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 e qualora non si verifichino le condizioni di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende acquisita».