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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Nel caso in cui si provveda alla demolizione di un corpo di fabbrica legittimamente realizzato a distanze inferiori a quelle previste dalla normativa attualmente vigente, la porzione edilizia legittimamente collocata a distanza inferiore a quella attualmente prevista può essere ricostruita alla medesima distanza preesistente a condizione che anche l'area di sedime e il volume di detta porzione coincidano con quelli preesistenti e che la relativa altezza sia pari o inferiore a quella preesistente. Anche ai fini dell'eventuale applicazione delle premialità volumetriche dettate dalle vigenti normative, resta ferma la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con sagoma, sedime e volume diversi rispetto a quelli preesistenti che rispettino le disposizioni vigenti, anche in materia di distanze».