stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.04. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
10.04.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Per le opere di non rilevanza strategica, individuabili nell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, che per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso non risultano essere un rischio per la pubblica incolumità, in fase di denuncia di inizio attività, al fine di snellire la procedura e riconoscere un ruolo di responsabilità del Tecnico Calcolatore, si utilizza la procedura del Deposito del Progetto presso il Servizio Tecnico Regionale».
   b) all'articolo 65 è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Per le opere minori, definite quali interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti, al fine di semplificare e snellire le procedure, la trasmissione della pratica al Servizio Tecnico Regionale viene sostituita dall'assunzione di responsabilità del Tecnico Progettista il quale dovrà dimostrare che l'opera sia annoverata nella fattispecie in oggetto provvedendo, insieme al permesso edilizio, alla redazione di un'apposita relazione tecnica di calcolo volta a dimostrare la coerenza dell'intervento ai criteri normativi per gli interventi locali da trasmettere al Servizio Tecnico Regionale».