Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le cifre: «50.000», «40.000» e «30.000», rispettivamente, con le seguenti: «70.000», «60.000» e «50.000»;
b) alla lettera b) sostituire le cifre: «20.000» e «15.000», rispettivamente con le seguenti: «40.000» e «35.000»;
c) alla lettera c) sostituire la cifra: «30.000», con la seguente: «50.000».
2. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole: «ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti» sono soppresse.
3. All'articolo 229, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera a) le parole «nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono soppresse».