Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11-bis. Le somme anticipate all'operatore economico ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggetto di fidejussione da parte di quest'ultimo, possono essere cedute senza alcun onere aggiuntivo e previa predisposizione di apposita autocertificazione sulla consistenza delle somme erogate, ai soggetti di cui all'articolo 122, comma 1 che sono tenuti ad accettare tale cessione del credito.