Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministero della Salute 16 dicembre 2010, è consentita, per l'anno 2020, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali secondo specifici accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente Ordine professionale.