Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Negli istituti di ricovero, presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT) e nelle case di cura private ed in tutte le altre strutture pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, l'approvvigionamento, la conservazione, l'allestimento e la distribuzione degli stessi deve avvenire sotto la responsabilità di farmacisti inquadrati nell'organigramma secondo le dimensioni della struttura.