Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 1o gennaio 2021 le stazioni appaltanti sono tenute al rispetto dell'obbligo di cui al periodo precedente, per un importo annuo non inferiore al 20 per cento del valore complessivo dell'accordo e assicurando una attivazione complessiva non inferiore al 75 per cento. In ogni caso la cauzione definitiva è resa esclusivamente in relazione ai singoli contratti attuativi e non sull'importo complessivo dell'accordo quadro.