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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.21. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
8.21.

  Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 83, comma 2, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: «In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione. Alla stazione appaltante si applica una sanzione pari al venticinque per cento dell'importo a base d'asta. La sanzione non si applica nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione del medesimo appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. I proventi delle sanzioni sono destinati all'incremento delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394».