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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.11. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
8.11.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltattrici, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
  4-ter. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 4-bis, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.