Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Al fine di remunerare le perdite subite dagli operatori economici e allo scopo di evitare l'eccessiva onerosità dei contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, laddove l'emergenza sanitaria COVID-19 abbia causato la sospensione dell'esecuzione dei suddetti contratti, o ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari per gli operatori economici in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l'equilibrio del contratto in essere, gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell'operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali, anche in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.