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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.0102. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
8.0102.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni delle procedure e accelerazioni di termini)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.»;
   b) all'articolo 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. I termini in concreto fissati non possono in nessun caso superare di dieci giorni quelli delle disposizioni richiamate al precedente periodo»;
    2) il comma 2 è abrogato;
    3) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Essa non può eccedere il termine di dieci giorni aggiuntivi rispetto al termine inizialmente fissato».