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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 64.08. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
64.08.

  Dopo l'articolo 64, è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.
(Parziale defiscalizzazione componente bio dei carburanti da autotrazione)

  1. Nell'anno 2020 ai soggetti che miscelano biocarburanti nei carburanti fossili è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra il livello d'accisa attualmente previsto per il carburante fossile al quale sono miscelati e il livello minimo di accisa fissato a livello comunitario. Tale credito è ridotto del 30 per cento nel caso i biocarburanti miscelati abbiano un GHG saving inferiore al 70 per cento.
  2. Entro 15 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il GSE, vengono definiti i termini e le modalità per il riconoscimento del suddetto credito d'imposta.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.