Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Semplificazioni in materia dì salute e sicurezza sul lavoro)
l. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «deve riguardare tutti i rischi», è inserita la seguente: «prevedibili»;
b) al comma 2, alinea, la parola: «munito» è sostituita dalla seguente: «datato» e sono soppresse le seguenti parole: «di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente ove nominato».