Dopo l'articolo 64-ter aggiungere il seguente:
Art. 64-quater.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)
1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
«11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
i. il servizio 118;
ii. il trasporto organi;
iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
v. il trasporto neonatale e pediatrico;
vi. il trasporto di pazienti oncologici;
vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
ix. il trasporto di soggetti disabili.
11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
i. ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili».