stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 64-ter.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
64-ter.01.

  Dopo l'articolo 64-ter aggiungere il seguente:

Art. 64-quater.
(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

  1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:
  «11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:
   i. il servizio 118;
   ii. il trasporto organi;
   iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
   iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
   v. il trasporto neonatale e pediatrico;
   vi. il trasporto di pazienti oncologici;
   vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
   viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
   ix. il trasporto di soggetti disabili.
   11-quinquies. L'esenzione di cui al comma 11-ter si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-quater, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.
   11-sexies. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:
   i. ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
   ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
   iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
   iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
   v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili».