stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.0100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
63.0100.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.

  1. All'articolo 1 della legge il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti la Regione Piemonte e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A. previa intesa con la stessa Regione Piemonte in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento».

  2. A far data dal 01 gennaio del 2020, le risorse economiche in disponibilità all'Agenzia Torino 2006 e tutte le attività ancora pendenti verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell'attuazione della presente legge.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.