Dopo l'articolo 63-bis aggiungere il seguente:
Art. 63-ter.
(Valorizzazione del territorio forestale e montano)
1. Al fine mantenere e valorizzare il territorio forestale e montano è consentito il trasferimento alle Regioni o alle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti di aree forestali o montane, ivi inclusi terreni, fabbricati e infrastrutture connessi, o parti di esse, di competenza delle Province o dell'Agenzia del Demanio, dietro esplicita richiesta delle Regioni e previo accordo fra le parti.