Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) gli impianti di accumulo elettrochimico connessi ad un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio, sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.