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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.2. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
62.2.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:
  2-ter.1). Gli interventi di parziale sostituzione della capacità a carbone di centrali esistenti con impianti di generazione a gas aventi emissioni di CO2 inferiori a 550 g/kWh e che non prevedono aumento di sedime occupato non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti la sussistenza dei requisiti di cui sopra, da effettuare sessanta giorni prima della data prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.