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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
62.1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge 76 del 16 luglio 2020.;
   b) al capoverso «2-quater», lettera a) sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla lettera b); con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza nominale inferiore a 300 MW termici o da realizzarsi in configurazione stand alone (ovvero non direttamente connessi all'impianto di produzione), che non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura di cui alla successiva lettera b);
   c) al capoverso «2-quater» lettera b), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico ubicati all'interno di aree industriali o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione da connettere a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti « stand-alone» ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;;
   d) al capoverso «2-quater», lettera c), sostituire le parole: gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; con le seguenti: gli impianti di accumulo elettrochimico o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:
   a. autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti di potenza termica installata uguale o superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove rimpianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;
   b. procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e rimpianto di accumulo elettrochimico o termico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;
   c. procedura abilitati va semplificata comunale di cui all'articolo 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico o termico non comporta occupazione di nuove aree;
   e) al capoverso «2-quater», lettera d), dopo le parole: la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inserire le seguenti: o termico, da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,.