stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 62.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
62.01.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Semplificazione procedimenti autorizzativi per attività di coltivazione idrocarburi)

  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  «78-bis. Tutte le intese, i pareri, i nulla osta, gli atti autorizzativi di qualsiasi natura, rilasciati da qualsiasi amministrazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla perforazione, si considerano validamente acquisiti, per un periodo di cinque anni dal rilascio della autorizzazione, per le successive autorizzazioni alla perforazione e alla messa in produzione, che ricadono nella medesima area pozzo, salvo diversamente disposto dal Ministero dello sviluppo economico in sede di prima autorizzazione alla perforazione, per comprovate motivazioni di carattere tecnico. Al fine di armonizzare il quadro regolatorio, le disposizioni di questo comma si applicano alle autorizzazioni alla perforazione già rilasciate, con intesa regionale e giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto, per le attività da autorizzare nella medesima area pozzo.».

  2. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «gassosi» è soppressa. In subordine si propone di limitare il divieto per le sole attività di ricerca, prospezione e coltivazione relative agli idrocarburi gassosi in mare, entro le 6 miglia dalla linea di costa in luogo delle attuali 12.