Al comma 15 aggiungere infine il seguente periodo: «L'installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti».