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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
57.01.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure in materia di revisione e operazioni di visita e prova)

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), nonché il rispetto degli adempimenti richiesti per le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del presente codice, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni e operazioni di visita e prova ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni e operazioni di visita e prova possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese già in possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto del titolo abilitativo di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono autorizzate a svolgere le operazioni di visita e prova di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.