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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.4. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.4.

  Al comma 1 lettera b), capoverso «3.», al terzo periodo dopo le parole: né delle opere connesse aggiungere in fine i seguenti periodi: Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:
   I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
   II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2/d1, dove k=1,15.
   Per «sito dell'impianto eolico» si intende:
   a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10o, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
   b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.
   Per «riduzione minima del numero di aerogeneratori» si intende:
  1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1 *2/3 e n1 *d1/(d2-d1);

  2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro di superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1 *d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
   a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
   b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
   c. d2: diametro nuovi rotori;
   d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.