Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» sono sostituite con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto interministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016».