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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.16. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.16.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 21-ter.

   1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:
   a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
   b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.
   2. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all'Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'Articolo 19 del decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:
   I. Il proponente, prima dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all'autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all'Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;
   II. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessità di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;
   III. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.
   3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
   4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all’iter autorizzativo di cui al precedente comma I, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.».