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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.13. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.13.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE, anziché la decadenza, dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà»;

  2) Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti ammessi all'erogazione di incentivi nel settore elettrico, termico e di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio o di verifica e controllo in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE entro e non oltre il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato ritira il provvedimento di annullamento, decadenza, recupero o comunque denominato e riammette il progetto alla percezione degli incentivi. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.