Al comma 3, dopo le parole: titolari di impianti che beneficiano aggiungere le seguenti parole: o che hanno beneficiato;
Conseguentemente,
al comma 3, dopo le parole: in applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 aggiungere le seguenti: nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in esecuzione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. e sopprimere le parole: Il GSE predispone, per tali impianti, separate graduatorie.;
sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie relative ai bandi di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza disponibile per ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti.;
al comma 5, dopo le parole: dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono partecipare aggiungere le seguenti:, con progetti di intervento sullo stesso sito, e sostituire le parole: senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4 con le seguenti: e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui ai precedenti comma 3 e comma 4.