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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.07. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.07.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Biometano per uso trasporti)

  1. Agli impianti di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2028 e agli impianti esistenti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del suddetto decreto ministeriale, che vengano convertiti entro la stessa data, comunque relativamente al biometano, il limite massimo di producibili ammessa dalle disposizioni normative in materia, è incrementato a 2,5 miliardi di standard di metri cubi all'anno.
  2. Il GSE determina la produzione annua media incentivata e la comunica al produttore. Il periodo minimo di tre anni di erogazione dell'incentivo, spettante sulla produzione di elettricità a partire dalla data di entrata in vigore in esercizio in assetto riconvertito, è ridotto a due anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
  3. In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 del Ministero dello sviluppo economico, sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20 per cento in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati,
  4. Ai fini dell'accesso alle incentivazioni del biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti, di cui all'articolo 6 del DM 2 marzo 2018, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del suddetto decreto ministeriale, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del DM 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del menzionato decreto ministeriale 2 marzo 2018.
  5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del citato decreto ministeriale 2 marzo 2018, verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  6. In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la normativa in vigore, non coerente con le disposizioni contenute nel presente articolo, affinché:
   a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato;
   b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile;
   c) il «Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano» sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la