Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'articolo 2135 del codice civile.