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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.02.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dopo l'articolo 227 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente: «Art 227-bis. – (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da Fotovoltaico)1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare direttamente nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti, la garanzia finanziaria prevista dal GSE nel disciplinare tecnico adottato nel dicembre 2012. Il GSE definisce le modalità operative ed è autorizzato a richiedere agli stessi idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate».
  2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovrà avere le medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante: «Definizione e verifica dei requisiti dei Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita».
  3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia Trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20 per cento dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.