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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.015. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
56.015.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dopo l'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto il seguente:

Art. 228-bis.
(Disposizioni urgenti per il fine vita degli articoli pirotecnici scaduti)

  1. Le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che cessano dal periodo della loro validità o che non possono più essere usati per il loro fine originario e, pur tuttavia, mantengono intatta la loro capacità esplodente, sono disciplinate come segue:
   a) possono essere raccolti e stoccati in depositi preliminari alla raccolta sino a 25 Kg di massa attiva presso i rivenditori, utilizzatori od operatori professionali di tali articoli all'interno di contenitori omologati secondo la normativa ADR ed idonei a conservarne l'integrità senza ulteriori adempimenti di pubblica sicurezza;
   b) possono essere detenuti in depositi intermedi autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773 e del capitolo IV dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n. 635.
   c) sono trasportati dal luogo di deposito preliminare secondo le vigenti normative di trasporto su strada di materiali esplosivi, come disciplinati dall'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773, e articoli 97 e 98 del regio decreto 6.05.1940, n. 635 e delle vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili;
   d) sono trattati, recuperati o distrutti mediante incenerimento in impianti autorizzati secondo le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 18.06.1931, n. 773 e del capitolo II dell'allegato B del regio decreto 6.05.1940, n. 635.

  2. Restano ferme le disposizioni per le attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e distruzione dei rifiuti da articoli pirotecnici utilizzati, di cui al decreto ministeriale attuativo del decreto legislativa 29 luglio 2015, n. 123, articolo 34, comma 2.