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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
55.02.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55.1.
(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

  1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l'esecuzione di controlli periodici, l'ottemperanza a prescrizioni, l'invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino ai 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
  2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29- quater comma 10 del decreto legislativo n. 152/06, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, previa motivata richiesta del gestore dell'impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell'attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06.