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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 54.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
54.1.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
  «11-ter. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
   a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
   b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
   c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.
  11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma I relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   « 3.1. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:
   “o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I, II e 111 categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;”».