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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
53.1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, del comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 242, comma 1», nonché il periodo: «In caso di mancata pronuncia, trascorsi 15 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al periodo precedente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» è sostituito con il seguente: «In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente», nonché, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «con l'emissione di un provvedimento espresso. Trascorsi inutilmente i quindici giorni senza l'avvio delle attività di verifica e controllo da parte della provincia competente, il procedimento si considera definitivamente concluso.».
   b) sostituire il comma 4-ter con il seguente:
  «4-ter. In alternativa alla procedura di cui all'articolo 242, il responsabile della potenziale contaminazione o altro soggetto interessato al riutilizzo e alla valorizzazione dell'area, può presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti del processo di caratterizzazione del sito eseguito nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 2 del presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica e dell'eventuale applicazione a scala pilota, in campo, delle tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di cui al primo periodo, approva, nel termine di novanta giorni, l'analisi di rischio con il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 242 e contestualmente indica, sentito il proponente, le condizioni per l'esecuzione dell'eventuale progetto a scala pilota e, ove ricorrano le condizioni, per l'approvazione del progetto operativo full-scale di cui all'articolo 242, comma 7. Sulla base delle risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può motivatamente chiedere la revisione dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove necessarie. Nei successivi novanta giorni, salvo proroga espressamente richiesta e motivata, il proponente presenta i risultati dell'applicazione dell'eventuale progetto pilota e il progetto operativo di bonifica full-scale. Nei successivi cinque giorni, il Ministero dell'Ambiente convoca la conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e approva il progetto nei successivi 90 giorni. Alla conferenza dei servizi partecipa anche il proponente. Il potere di espropriare è attribuito al comune sede dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, il procedimento è sospeso fino all'acquisizione della pronuncia dell'autorità competente ai sensi della parte seconda del presente decreto. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessari all'attuazione del progetto operativo sono ricompresi nel provvedimento autorizzatorie unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 21-bis.».
   c) al comma 4-quater sostituire primo periodo con il seguente: «La certificazione di avvenuta bonifica di cui/all'articolo 248 può essere rilasciata anche per la sola matrice suolo, anche a stralcio in relazione singole aree catastalmente individuate, a condizione che risulti accertata l'assenza di interferenze con gli interventi di messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee e non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri finitori dell'area», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso gli interventi di cui ai precedenti commi vengano effettuati dal soggetto di cui all'articolo 245, trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo articolo 253, comma 4».
   d) dopo il comma 9, dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
  «9-bis. In caso di compravendita di aree industriali ubicate nei siti di interesse nazionale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si impegna a fornire riscontro motivato espresso entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di volturazione presentata congiuntamente da parte del proprietario cedente e dell'acquirente. In caso di esito positivo, l'acquirente accenderà idonea fideiussione nel valore di legge rispetto allo stato di adempimento delle bonifiche entro 30 giorni dal ricevimento del nuovo decreto».