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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.02. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
53.02.

  Dopo l'articolo 53 inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Semplificazioni per la promozione del riciclo della plastica)

  1. Le bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, possono contenere fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua, con proprio decreto, il citato articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973 a quanto disposto dal primo periodo.
  2. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»