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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.100. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
52.100.

  L'articolo 52 è sostituito come segue:

Art. 52.
(Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 242-bis è inserito il seguente:

«Art. 242-ter.

(Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nonché le tipologie di opere e interventi che abbiano ricevuto Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale positivo ai sensi della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali.
  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte del proponente attraverso apposita autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da rendersi a firma congiunta da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda e del Professionista incaricato nell'ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
  3. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, sono da seguirsi le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
   a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, esclusivamente nel caso in cui il sito ricada all'interno di un Sito di Interesse Nazionale perimetrato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Nel caso di mancato pronunciamento degli Enti entro i termini sopra stabiliti, vige l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 241/90 ed il Piano di indagini è da intendersi cantierabile. Il proponente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate;
   b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
   c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

  3. Sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10, dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  4. È abrogato l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017».