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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.1. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
52.1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 242-ter», apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Nei siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e per la realizzazione di interventi attuativi di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi interventi viabilistici e adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, alle migliori tecnologie disponibili, alle misure di sicurezza operativa e di tutela della salute dei lavoratori, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari pubbliche, di pubblico interesse o private, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, nuove iniziative industriali o modifica e/o ampliamento di impianti esistenti, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, a condizione che detti interventi e opere, ove interessino le matrici ambientali oggetto di bonifica, siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con le attività di caratterizzazione o l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area per la porzione interessata direttamente e indirettamente dall'opera o intervento nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle pertinenti Linee Guida tecniche emanate dall'INAIL»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto» sopprimere le seguenti: «per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», nonché, in fine, aggiungere le seguenti: «Gli interventi necessari per la realizzazione di misure di sicurezza operativa e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rientrano tra le categorie di interventi di cui al presente comma e sono eseguiti previa comunicazione all'autorità competente da parte del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
   c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione del sito ai sensi dell'articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione dell'area oggetto dell'intervento mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che si pronuncia entro e non oltre i 15 giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui agli articoli 242 o 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza adottate, qualora ne ricorrano i presupposti»;
    2) alla lettera b), dopo le parole: «in presenza di attività di messa in sicurezza» sostituire la parola «operativa» con le seguenti: «o di misure di prevenzione», nonché, in fine all'ultimo periodo della medesima lettera b) sopprimere la parola: «operativa»;
    3) alla lettera c), le parole: «sono gestiti» sono sostituite con le seguenti: «possono essere eventualmente gestiti», nonché, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Laddove ne ricorrano i presupposti in relazione alla specifica attività autorizzata e condotta sul sito dal proponente, il progetto di intervento può prevedere il riutilizzo nel sito dei materiali di scavo estratti non contaminati, nonché il recupero dei rifiuti o il riutilizzo del prodotto libero rimossi nel processo produttivo».