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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.06. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
52.06.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52.1.
(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

  1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 2010, n. 281, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera c), del comma 7, dell'articolo 6, è sostituita dalla seguente:
   c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.
   b) la lettera b), del punto 1, dell'allegato 2, è sostituita dalla seguente:
   b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all'articolo 6, comma 1, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:
  «1-bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l'inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all'allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell'invio della dichiarazione di cui al comma 1.».