Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52.1.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche)
1. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previa intesa con la Conferenza Unificata adotterà entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce area non agricola le aree compromesse come cave, bacini, discariche esaurite e/o bonificate. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti fotovoltaici in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».