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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 52.01. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
52.01.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52.01.
(Sviluppo degli impianti fotovoltaici su cave, bacini, discariche, siti di interesse nazionale)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, 27, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Unificata emetterà un decreto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale definisce “area non agricola” le aree compromesse come discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave e bacini non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su bacini e aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Su tali aree sarà pertanto possibile la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in deroga all'articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».