Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assegnati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.