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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.23. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.23.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
  «3-bis. Le disposizioni relative alla iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui al comma 3 non si applicano alle imprese che trasportano rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, destinati a essere conferiti e utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto in sostituzione di o in aggiunta a materie prime e sottoprodotti, fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Unione europea applicabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo nazionale gestori ambientali, sentite le Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati, può individuare con propria deliberazione misure semplificate per l'iscrizione delle suddette imprese. Tali misure tengono conto delle esigenze legate a modalità intermodali o combinate di trasporto e possono includere obblighi di comunicazione a carico degli operatori italiani responsabili della importazione dei rifiuti. L'iscrizione non richiede la prestazione di garanzie finanziarie. Ulteriori misure di semplificazione possono essere introdotte, anche in deroga alla disciplina generale, con il solo limite del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, con accordo di programma da stipularsi, nel medesimo termine, tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Albo nazionale gestori ambientali e Associazioni nazionali rappresentative dei settori produttivi interessati».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 50 aggiungere le seguenti parole: , nonché delle procedure per la tracciabilità dei rifiuti importati dalla UE e utilizzati in cicli produttivi.