Al comma 1, lettera f), capoverso «Articolo 19», al comma 7, sostituire le parole: del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza con le seguenti: onde consentire al soggetto proponente di formulare la richiesta di cui al periodo precedente in termini consapevoli e di contro dedurre rispetto ad eventuali condizioni ritenute immotivate l'autorità competente comunica allo stesso con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al termine per l'assunzione del provvedimento le condizioni e prescrizioni ritenute necessarie per l'esclusione dalla VIA.