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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.09. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.09.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Semplificazione e accelerazione dei termini nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica)

  Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero sia opera interrata o che occupi una superficie contenuta rispetto a quella sulla quale la collettività esercita il diritto di uso civico»;
   b) all'articolo 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
    2) al comma 6, dopo le parole: «alla realizzazione», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
   c) all'articolo 52-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, dopo le parole: «ed all'esercizio», aggiungere le seguenti: «o alla riparazione, rimozione o sostituzione»;
    2) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. In deroga all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le infrastrutture di cui al precedente comma 2, il provvedimento di VIA viene rilasciato dalla competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento viene rilasciato previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e previa acquisizione del concerto da parte della competente Direzione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da rendere entrambi entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine per l'emanazione del provvedimento di VIA è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA ovvero per l'espressione del concerto da parte della competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.»;
   d) all'articolo 52-quater, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, nei casi, di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, dal parere della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
    2) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla valutazione di impatto ambientale di cui alla presente disposizione si applica l'articolo 52-quinquies, commi 2-bis e 2-ter».