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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 50.07. in Assemblea riferita al C. 2648

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 08/09/2020  [ apri ]
50.07.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art 50-bis.
(Parallelizzazione delle fasi e attività del procedimento amministrativo)

   d) All'articolo 1, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto infine il seguente periodo: «Sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità utili al procedimento che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».
   e) All'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Qualora per la realizzazione di un medesimo progetto la legge preveda il rilascio di diversi atti, ai fini di tutela dell'ambiente del paesaggio, ai fini urbanistici ed edilizi, autorizzazioni, concessioni, approvazione, parere, intese e nulla osta comunque denominati, salve le disposizioni di cui al presente e ai successivi articoli, in ogni caso i relativi procedimenti amministrativi sono di regola svolti contestualmente e parallelamente.».
   f) All'articolo 52-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungere in fine il seguente periodo: «I procedimenti per la verifica di assoggettabilità a VIA, per la valutazione di impatto ambientale, siano essi di competenza statale o regionale, nonché per il rilascio degli atti indicati all'articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ferma l'applicazione dell'articolo 27 stesso, sono in ogni caso di regola svolti contestualmente e parallelamente ai procedimenti disciplinati dal presente Capo e la decisione finale tiene conto della valutazione di impatto ambientale, ove prevista».