Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art 50-bis.
(Incentivi per impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse già esistenti)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per gli impianti alimentati da biomasse viene aumentato di 4 anni il periodo di durata degli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica».